1. La rapida diffusione, su tutto il territorio nazionale, di sale da gioco e di scommesse, ascrivibili alla disciplina dei cosiddetti “giochi leciti”, pone certamente problemi che, per la loro natura e per la loro ampiezza, travalicano oramai le sole esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, esigenze che danno ragione della riserva di legge esclusiva allo Stato della materia dei giochi pubblici, così come di quella dei giochi leciti . La chiara percezione della dimensione che il fenomeno sta assumendo e, soprattutto, delle conseguenze rilevanti che esso pone, in primis coinvolgendo problematiche di natura sociale e sanitaria, emerge nella sentenza n. 300 del 2011, nella quale la Corte costituzionale, contrariamente a quanto affermato nelle sentt. n. 237 del 2006 e n. 76 del 2010, dà una lettura più elastica alla riserva statale, giudicando perfettamente conforme alla Costituzione la legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 novembre 2010, n. 13, recante Disposizioni in materia di gioco lecito, che introduce una disciplina decisamente restrittiva del rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuove sale da gioco. Senza entrare troppo nel merito della questione, il giudice costituzionale riconosce indirettamente l’opportunità dell’intervento provinciale, le cui finalità rivelano l’esercizio di competenze materiali riconducibili all’ambito sociale e sanitario piuttosto che a quello securitario.