BREVE NOTA ALLA DECISIONE DEL 10 MAGGIO 2012, ÖZGÜRLÜK VE DAYANI?MA PARTISI (ÖDP) C. TURQUIE.
SOMMARIO: 1. La decisione della Corte europea – 2. La parità di chances tra frammentazione del sistema politico e garanzia del pluralismo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Commissione di Venezia. – 3. Qualche breve osservazione sull’uguaglianza delle chances dei partiti rispetto al sistema di finanziamento pubblico vigente in Italia.
1. La decisione della Corte europea.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza della seconda sezione del 10 maggio 2012, Özgürlük ve Dayan??ma Partisi (ÖDP) c. Turquie (7819/03), si è pronunciata su uno degli aspetti più delicati del sistema di finanziamento pubblico dei partiti, ossia sulla determinazione delle soglie di accesso al contributo pubblico.
La norma convenzionale invocata era – come già nel ricorso deciso dalla Commissione europea dei diritti dell’Uomo del 10 settembre 1998, New Horizons e altri c. Cyprus (40436/98), che ne costituisce l’immediato precedente - l’art. 14 in relazione all’art. 3 del Protocollo n. 1 (ossia, il divieto di discriminazione in relazione al diritto a libere elezioni), poiché i ricorrenti lamentavano che la disciplina statale in tema di finanziamento pubblico ai partiti, nella parte in cui detta le condizioni per l’accesso ai fondi pubblici, violasse il principio di uguaglianza tra partiti, meglio declinabile, in queste fattispecie, nella parità di chances. La scelta di questo parametro (e non della disposizione che garantisce la libertà di associazione) è motivata dal fatto che essi non rivendicavano un “diritto” al finanziamento pubblico, bensì una parità di trattamento da parte del legislatore statale qualora tale finanziamento sia introdotto.