SOMMARIO: 1. Premessa e finalità dello studio. - 2. L’evoluzione dei rapporti tra Parlamento e Governo nei regolamenti parlamentari: dai regolamenti del 1971 alle modifiche degli anni Ottanta. – 2.1. (Segue) Le riforme del biennio 1997-1999. Gli istituti previsti dai regolamenti parlamentari attualmente vigenti sono adeguati a consentire al Governo di attuare in Parlamento, entro tempi certi, il programma politico?- 3. Un banco di prova: il ricorso alla decretazione d’urgenza. - 3.1. Le ragioni politiche alla base della decisione di ricorrere alla decretazione d’urgenza. - 3.2. Il ricorso alla decretazione d’urgenza non è necessariamente finalizzato ad evitare il confronto parlamentare. – 3.3. Il ricorso al decreto-legge è piuttosto finalizzato a ottenere una decisione parlamentare in tempi rapidi. - 3.4. Il paradosso del ricorso alla questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge. - 3.5. Le conseguenze negative dell’abuso della decretazione d’urgenza sulla qualità della legislazione. – 4. Quali rimedi? L’efficacia del sindacato degli organi di controllo. - 4.1. La Corte costituzionale. – 4.2 Il Presidente della Repubblica. - 5. Un’altra soluzione: intervenire nuovamente sui regolamenti parlamentari.
1. Premessa e finalità dello studio
L’ultimo comma dell’art. 64 della Costituzione dispone che “I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti l’obbligo, di assistere alle sedute” e che “Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono”. La presenza e la partecipazione attiva del Governo ai lavori del Parlamento costituisce una condizione essenziale perché i due organi, legati da rapporto di fiducia, attuino l’indirizzo politico. A ragione si sostiene, dunque, che la disposizione debba essere letta a sistema con l’art. 94 Cost., e che tramite essa la Costituzione abbia individuato le aule parlamentari quale sede privilegiata del coordinamento tra potere legislativo e potere esecutivo , attraverso la “riaffermazione del vincolo di base che li lega: la fiducia e il programma su cui la fiducia è innestata” .