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ANCORA SULL’ “ATTO POLITICO” E SULLA SUA PRETESA INSINDACABILITÀ GIURISDIZIONALE. UNA CATEGORIA TRADIZIONALE AL TRAMONTO?

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1. La vicenda da cui ha preso le mosse il conflitto di attribuzioni deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 81 del 2012 è piuttosto tipica. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, con distinti decreti, aveva provveduto alla nomina dei propri assessori in palese violazione delle disposizioni legislative a garanzia della rappresentanza di genere , in particolare dell’art. 46 comma 3 dello Statuto della Regione Campania che impone il “pieno rispetto del principio di un’equilibrata presenza di donne e uomini” nella Giunta. Su ricorso di un’interessata il TAR prima, e il Consiglio di Stato poi, avevano infatti rispettivamente annullato uno di tali decreti e confermato in appello poi la decisione, seppur limitandosi la censura all’ultimo di tali provvedimenti di nomina, quello cioè che, nel sostituire un assessore dimissionario con altro sempre di sesso maschile, “ha reiterato il disequilibrio già determinatosi in occasione della prima tornata di investiture, tra componenti di sesso femminile e componenti di sesso maschile”, appunto in violazione espressa dell’art. 46, comma 3 dello Statuto. Come già nei motivi di appello al Consiglio di Stato la difesa della Regione Campania ha fondato il proprio ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, avverso la decisione del Consiglio di Stato, sull’assunto della assoluta insindacabilità del provvedimento di nomina dell’assessore regionale in quanto “atto politico” ai sensi dell’art. 7 del codice sul processo amministrativo, riproduttivo del celebre art. 31 del T.U. del 1924 n. 1054. Su questi presupposti correttamente la Corte costituzionale ha dichiarato la inammissibilità del conflitto per avere la Regione Campania fatto valere in quella sede “semplici errores in iudicando” utilizzando, quindi, il conflitto di attribuzioni quale “improprio mezzo di gravame” avverso la sentenza del Consiglio di Stato, che avrebbe semmai dovuto essere impugnata, in tal caso, dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando il difetto assoluto di giurisdizione (ai sensi dell’art. 111, u.c. Cost. e 362, comma 1 c.p.c.) . Oltre l’argomentazione meramente funzionale alla decisione di inammissibilità del conflitto, peraltro, la Corte costituzionale si addentra nel merito della questione sottopostale dalla Regione ricorrente, formulando alcune interessanti considerazioni circa la natura del c.d. “atto politico” e, soprattutto, i limiti della asserita insindacabilità degli “atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico” . 

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