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LA CORTE COSTITUZIONALE, LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E IL «PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERALIZZAZIONE» TRA STATO E REGIONI

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Sommario: 1. Premessa: il mercato regolato e la concorrenza come problemi di ordine costituzionale; 2. Il «principio generale della liberalizzazione» tra l’art. 41 e l’art. 117, comma 2, lett. e) Cost.; 3. Le altre questioni affrontate dalla Corte e l’incostituzionalità della «soppressione automatica»; 4. Considerazioni conclusive: il mercato e la sent. n. 200 del 2012 alla luce della recente riforma dell’art. 81 Cost.

 

1. Premessa: il mercato regolato e la concorrenza come problemi di ordine costituzionale

La sentenza n. 200 del 2012 della Corte costituzionale si inserisce in un dibattito di notevole spessore teorico che va al cuore delle recenti torsioni che gli sviluppi in campo economico degli ultimi anni hanno imposto all’ordinamento costituzionale italiano . La Corte costituzionale italiana, infatti, si è nel tempo dovuta confrontare con intensità sempre maggiore con il problema del mercato, della sua dimensione giuridica e costituzionale e, più in generale, del rapporto tra politica ed economia valorizzando, in un primo tempo, la libertà di concorrenza, poi i principi del diritto dell’Unione europea e la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e, infine, declinando la concorrenza nella sua dimensione oggettiva come un interesse di rango costituzionale che deve, però, essere oggetto di bilanciamenti con il principio dell’utilità sociale e con altri interessi di rango costituzionale . Esito particolarmente significativo di questo processo, come si dirà, è stata la sent. n. 270 del 2010 della Corte costituzionale sul c.d. “caso Alitalia” .
La sentenza in commento va pertanto messa in relazione con quella giurisprudenza che affronta il tema della regolazione del mercato e va alla ricerca dei principi costituzionali che ispirano, limitano e, al contempo, legittimano l’intervento pubblico in economia e che difficilmente può, in qualsiasi forma esso si verifichi, essere considerato neutrale, connotandosi piuttosto per un carattere intrinsecamente politico . Peraltro questo appare un dato ormai strutturale dello Stato costituzionale pluralistico-democratico del Secondo dopoguerra .
 

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