SOMMARIO: 1. Premessa: il leading case di riferimento (Kafkaris c. Cipro, 2008). – 2. Vinter e a. c. Regno Unito: gli esiti di un serrato dialogo con le corti britanniche sulla compatibilità dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. – 3. Harkins e Edwards c. Regno Unito: l’applicazione di questi principi alle procedure di estradizione. – 4. Qualche rilievo critico: a) il riconoscimento del divieto di pene “gravemente e manifestamente sproporzionate” tra i contenuti del diritto di cui all’art. 3 CEDU. – 5. (Segue): b) la compatibilità in linea di principio dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale con l’art. 3 CEDU. – 6. (Segue): c) ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata e procedure di estradizione. – 7. Una considerazione finale.
Con due importanti sentenze pronunciate dalla quarta sezione il 17 gennaio 2012 – Vinter e a. c. Regno Unito e Harkins e Edwards c. Regno Unito –, la Corte EDU è tornata ad occuparsi del problema della compatibilità della pena dell’ergastolo con l’art. 3 CEDU, che era da ultimo stato affrontato nel 2008 nella sofferta sentenza Kafkaris c. Cipro , ove la Grande Camera – con dieci voti contro sette – aveva escluso la violazione di tale norma convenzionale.
Il problema, come già in Kafkaris, concerneva qui più precisamente l’allegata contrarietà all’art. 3 CEDU di un ergastolo inteso come pena realmente perpetua: ossia senza alcuna possibilità per il condannato, trascorso un certo periodo di detenzione in carcere, di beneficiare della liberazione anticipata o condizionale. Una tale possibilità è normalmente inerente alla pena dell’ergastolo: in Italia, ad es., il condannato può accedere alla liberazione condizionale, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento durante l’esecuzione, una volta trascorsi 26 anni di pena (periodo che può essere ridotto per effetto del meccanismo della liberazione anticipata, che consente in buona sostanza di scontare 45 giorni per ogni semestre nel quale il detenuto abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione); e già in precedenza il condannato all’ergastolo che partecipi positivamente al percorso riabilitativo propostogli può beneficiare dei permessi premio e del lavoro all’esterno del carcere una volta trascorsi 10 anni di esecuzione, e della semilibertà dopo 20 anni. Meccanismi simili – con diverso grado di generosità verso il condannato – sono previsti in un po’ tutti i paesi europei, compreso il Regno Unito, dove tuttavia è prevista altresì la possibilità che il giudice, al momento della condanna (obbligatoria) all’ergastolo per reati di omicidio intenzionali particolarmente gravi, stabilisca che il condannato non potrà mai godere di simili benefici, dovendo pertanto trascorrere effettivamente l’intera vita residua in carcere, salva soltanto la possibilità di un provvedimento di clemenza del potere esecutivo per ragioni umanitarie.