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RAPPORTI FRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE EDU. BRUXELLES, 24 MAGGIO 2012

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1. Premessa. – 2. Le difficoltà del judicial transplant. – 3. I pilot-judgments e le prospettive di superamento dell’approccio meramente casistico (case law). – 4. I rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU nella giurisprudenza costituzionale italiana. – 5. Convergenze e divergenze di orientamento fra Corte costituzionale e Corte EDU. – 5.1. Le più importanti sentenze della Corte costituzionale che hanno recepito la giurisprudenza della Corte EDU. – 5.2. I casi di perdurante disallineamento fra le giurisprudenze della Corte costituzionale e della Corte EDU. 6. Conclusioni

1. Premessa
Le occasioni di confronto fra la giurisprudenza della Corte costituzionale e la giurisprudenza della Corte EDU si sono fatte più intense dopo che la riforma della Costituzione italiana del 2001 ha indicato, nel nuovo art. 117, gli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale.
Per il tramite di questa disposizione costituzionale, infatti, il diritto internazionale di fonte pattizia (in misura eminente la CEDU) è sempre più frequentemente invocato come parametro interposto di legittimità costituzionale delle leggi, da sottoporre in ogni caso – come la Corte costituzionale ha chiarito con le due importantisentenze nn. 348 e 349 del 2007 – al previo riscontro di conformità con la Costituzione.
L’interpretazione che di questo diritto fornisce, in via esclusiva, la Corte di Strasburgo diventa così per la Corte costituzionale italiana un elemento per la continua conformazione dei parametri di giudizio.
Questa normativa interna sui vincoli derivanti al legislatore dagli obblighi internazionali trova il suo pregnante riscontro nella stessa CEDU. L’adeguamento alle sentenze definitive della Corte EDU costituisce, infatti, per gli Stati contraenti, ai sensi dell’art. 46, par. 1, CEDU, l’oggetto di uno specifico e speculare obbligo di conformazione. Un rilevante recentissimo esempio dell’osservanza di tale obbligo da parte della Corte costituzionale italiana è la sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale &? di cui più diffusamente dirò in seguito – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la revisione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte EDU che abbia accertato l’assenza di equità del processo ai sensi dell’art. 6 della CEDU. È evidente che questa ulteriore ipotesi di revisione del processo penale è stata resa necessaria proprio dall’esistenza del richiamato obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU previsto dall’art. 46 della CEDU.

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