1. Inquadramento dell’istituto. – 2. Breve evoluzione legislativa. – 3. Ultime pronunce della Consulta: con lo spoils system si intacca il principio del buon andamento.
1. Inquadramento dell’istituto
Per poter procedere ad una ricognizione della giurisprudenza costituzionale in materia di spoils system non si può prescindere da un accenno alla problematica dei rapporti tra politica ed amministrazione nel nostro sistema costituzionale, con particolare riferimento alla figura del dirigente pubblico.
Ad esso, infatti, spettano le responsabilità operative di attuazione dei programmi politici, di adozione dei provvedimenti, nonché della gestione delle risorse finanziarie.
Tutto ciò, naturalmente si riflette sul principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione pubblica e, naturalmente, sul principio di accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico: in tal modo viene garantita l’autonomia e l’assenza di condizionamenti da parte della classe politica.
La figura del dirigente può essere, infatti, definita come bicefala: da un lato deve essere indipendente e imparziale (soprattutto dai condizionamenti della politica) dall’altro, tuttavia, deve collaborare con l’organo esecutivo per attuarne in modo efficiente i programmi di governo.
Nel corso degli anni sono stati molti gli interventi legislativi volti a contemperare queste due esigenze inevitabilmente confliggenti.
In particolare, per quel che qui ci interessa nell’economia del presente lavoro, l’introduzione del c.d. spoils system all’italiana assume una certa rilevanza nell’ottica di delineare i contorni dei rapporti tra politica e amministrazione.
Inoltre, come vedremo a breve, in questa materia è fondamentale l’apporto della Corte costituzionale, più volte interrogata circa la possibile legittimità costituzionale di soluzioni “derogatorie” più o meno incisive volte a snaturare la portata dei principi costituzionali sopra menzionati.