CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 126/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 16 del 13 aprile 2011).
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Imposte e tasse - Riscossione esattoriale - Disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali - Applicabilità ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata violazione di precedente decisione della Corte costituzionale e di numerosi parametri costituzionali - Incompleta ed inesatta ricostruzione del contenuto della disposizione denunciata - Censure formulate in modo generico ed apodittico - Manifesta inammissibilità della questione.
Oggetto: Art. 36, c. 4° ter, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2008, n. 31.
Parametro: Costituzione, artt. 2, 3, 24, 28, 97, 113, 134, 136.
Il Giudice di pace di Catanzaro, con ordinanza dell’8 luglio del 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui prevede che le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
La Corte sottolinea come sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 113 Cost., si è già pronunciata, dichiarandone l’infondatezza con la sentenza n. 58 del 2009 e con le ordinanze n. 221 e n. 291 del 2009 e n. 13 e n. 349 del 2010.
Conseguentemente la Corte nella decisione in esame dichiarane la manifesta inammissibilità.
G.M.