Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 14 del 7 aprile 2010.
Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, ordinanza n. 95 del 12 novembre 2009.
Responsabilità amministrativa e contabile – Esercizio dell'azione per danno all'immagine da parte della Procura della Corte dei conti, limitato ai casi e ai modi previsti dall’articolo 7 della legge n. 97/2001 (rilevanza penale dell'illecito amministrativo) – Prevista sospensione del termine di prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale – Prevista nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere, in violazione delle predette disposizioni, subordinata all'azione di chiunque vi abbia interesse – Lesione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e del principio del giusto processo – Violazione del principio di riserva alla Corte dei conti delle questioni relative alla responsabilità contabile ed amministrativa.
Parametro. Costituzione, articoli 3, 24, 103, comma 2, e 111.
Oggetto. Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30 ter, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141.
La Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30 ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141), per contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost., nella parte in cui statuisce che la nullità degli atti istruttori e processuali posti in essere dalle procure della Corte dei conti ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale, “può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”, senza prevedere contraddittorio tra le parti, con un termine irragionevolmente breve, stante l'assenza di ragioni cautelari e d'urgenza, e senza prevedere conseguenze processuali e sostanziali in caso di tardivo o omesso deposito della sentenza.