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Lo Stato di Diritto nel XXI secolo

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LO STATO DI DIRITTO NEL XXI SECOLO*

SOMMARIO: 1. Definizioni ed evoluzioni. 2. Requisiti minimi dello Stato di diritto. 3. Solidità e fragilità del sistema. 4. Come limitare l’arbitrio del legislatore? 5. Limiti formali e limiti sostanziali. 6. Crisi dello Stato nazionale e garanzie dei diritti.

 

1. Definizioni ed evoluzioni.

L’espressione “Stato di diritto” viene usata in molteplici significati, sia per la varietà dei modelli e delle esperienze che si sono succeduti nell’evoluzione storica concreta delle forme di Stato e di governo, sia perché la stessa evoca valori rivendicati da questo o quel regime politico, o da opposte forze politiche, che talvolta si accusano vicendevolmente di allontanarsi dai suoi più autentici princìpi ispiratori. Persino teorici del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco hanno rivendicato, per i sistemi di governo da essi sostenuti, il titolo di “Stato di diritto” .
Per chiarire l’ambito concettuale entro cui ci muoviamo, è opportuno porre alcune definizioni e tracciare alcune distinzioni, nel solco della più accreditata dottrina costituzionalistica. Ciò per evitare, nei limiti del possibile, ambiguità e confusioni.
Stato di diritto è uno degli aspetti dello Stato liberale. Come è noto, il presupposto fondante del liberalismo è la considerazione primaria dell’individuo, della “persona”, ai fini della costruzione dell’intero apparato dei pubblici poteri. La concezione liberale della società e dello Stato fa piazza pulita del tradizionale organicismo, che anteponeva all’individuo l’organismo-istituzione, in cui il primo si trova inserito, in base ad un ordine naturale non modificabile, che assegna a ciascuno un suo posto pre-stabilito. I grandi totalitarismi del XX secolo hanno riutilizzato lo strumentario concettuale dell’organicismo, mescolandolo con elementi di volontarismo politico e giuridico, utili a rendere compatibili le vecchie dottrine con le esigenze di forme dittatoriali moderne, ben lontane dalle istituzioni dell’antichità o del medio evo.
Fuori dall’orizzonte dello Stato liberale non ha senso quindi parlare di Stato di diritto. Dentro quest’orizzonte deve tuttavia essere messa in rilievo una differenza concettuale, che è pure frutto di una evoluzione storica, segnata, in via generale e approssimativa, da due fasi.
 

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