1. Le questioni di costituzionalità.
Il divieto di fecondazione eterologa stabilito dall’art. 4 comma 3 della legge 40/04 e da altre disposizione ad essa collegate viene ritenuto, da due dei Giudici remittenti, contrastante anche con l’articolo 32 della Costituzione.
In particolare l’ordinanza del Tribunale di Milano del 2/2/2011 rileva che “con il divieto di fecondazione eterologa si rischia di non tutelare l’integrità fisica e psichica delle coppie in cui uno dei componenti non presenta gameti idonei a concepire un embrione”.
Secondo il Giudice, “non pare contestato che le tecniche di PMA debbano essere qualificate come rimedi terapeutici”: ciò “sia in relazione ai problemi che ne risultano implicati, sia perché consistono in un trattamento da eseguirsi sotto diretto controllo medico, finalizzato a superare una causa patologica comportante un difetto di funzionalità dell’apparato riproduttivo di uno dei coniugi (o conviventi) che impedisce la procreazione, rimuovendo, nel contempo, le sofferenze psicologiche connesse alla difficoltà di realizzazione della scelta genitoriale”.