1. Con le pronunce in commento, la Corte costituzionale chiarisce, da un lato, una serie di profili problematici relativi al complesso procedimento di approvazione della “legge della Repubblica” con cui, a norma dell’articolo 132, comma 2 Cost., si può disporre il distacco territoriale di Comuni e Province da una Regione con contestuale aggregazione ad un’altra, e specifica, dall’altro, i requisiti soggettivi ed oggettivi per il sollevamento del conflitto di attribuzioni interorganico da parte dei soggetti istituzionali che, in varie forme e con diverse modalità, prendono parte alla suddetta procedura di modificazione territoriale.
Tali decisioni, diverse tra loro per forma e per la tipologia del giudizio in cui sono emesse, assumono un rilievo particolare in quanto contribuiscono a delineare il ruolo e le funzioni dei pubblici poteri interessati nell'ambito del complesso procedimento del distacco-aggregazione di Province o Comuni da una Regione all'altra.