Sommario: 1. Prologo. La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio come problema di diritto costituzionale sostanziale. 2. La giustiziabilità dell’art. 81 Cost. in prospettiva storica. 3. Il sindacato costituzionale sulla disciplina di bilancio. 3.1. I modi di accesso della legge di bilancio al giudizio costituzionale. 3.2. Il parametro del giudizio: la nozione di equilibrio. 3.3. Il controllo sulle clausole di eccezione alla regola dell’equilibrio: a) le componenti congiunturali che legittimano il ricorso all’indebitamento; b) il verificarsi di eventi eccezionali e la natura della previa autorizzazione camerale. 4. La violazione della regola dell’equilibrio: un vizio sui generis “a formazione progressiva”. 4.1. Gli effetti della violazione: illegittimità costituzionale delle sole norme che autorizzano il debito in misura superiore al limite consentito o dell’intera legge di bilancio? Fiat iustitia constitutionalis pereat res publica? Conseguenze giuridiche dell’incostituzionalità della legge di bilancio. L’apertura dell’esercizio provvisorio del bilancio e il possibile differimento degli effetti temporali della decisione. 5. Epilogo. Il deficit di prescrittività delle regole costituzionali sul bilancio: la giustiziabilità della regola del pareggio fra essere e apparenza.
1. Prologo. La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio come problema di diritto costituzionale sostanziale
La disciplina costituzionale del bilancio offre probabilmente la raffigurazione più pregnante del rapporto di responsabilità politica che lega il Governo al Parlamento, tanto da costituirne quasi il paradigma normativo .
L’autorizzazione a riscuotere le entrate e a impiegare le risorse pubbliche sono, infatti, sul piano storico, la «prima ragion d’essere» delle Assemblee rappresentative e il momento più alto del controllo politico da esse svolto sull’attività del Governo, se si considera che la preservazione degli ordini finanziari dello Stato è diretta a garantire «i presupposti di tutte le possibili politiche, e in particolare della libertà di azione e di iniziativa delle future maggioranze parlamentari in rapporto a quelle che le hanno precedute» . La stessa tradizionale qualificazione della legge di bilancio come legge priva di capacità innovativa del diritto oggettivo – che pure ha presto mostrato la propria inadeguatezza rispetto alle necessità della realtà economico-finanziaria degli Stati moderni – era in fondo diretta a garantire che il controllo parlamentare si svolgesse in condizioni di massima trasparenza e lealtà. Proprio in ragione della “formalità” del bilancio, infatti, il Governo doveva presentarsi alle Camere con il quadro riassuntivo delle politiche pubbliche senza possibilità di introdurre nuove autorizzazioni al prelievo di ricchezza, né ulteriori autorizzazioni alla spesa con forzature dell’ultima ora o modifiche estemporanee.