Con la sentenza 17.9.2015 n. 2210 (dep. 20.1.2016), la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha provveduto a dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia UE resa nel caso Taricco (C-105/14), disapplicando in parte qua le norme del codice penale sul computo dei termini di prescrizione a seguito di eventi interruttivi in materia di frodi IVA. Così facendo, essa ha esposto retroattivamente gli imputati ad un trattamento sanzionatorio per il quale era già decorso il relativo termine di prescrizione. Il commento analizza criticamente gli argomenti della sentenza e le sue implicazioni, con particolare riferimento al rifiuto del giudice di legittimità di devolvere la questione alla Corte costituzionale.
With a decision issued on 17 September 2015 (n. 2210) the Court of cassation ruled on the internal effects of the Taricco case (CJEU, C-105/14) by disregarding the articles of the criminal code governing limitation period and its interruption in cases of offences related to value added tax. In so doing, it punished retrospectively facts which could no more stand as criminally reproachable. The comment deals critically with the reasoning and the implications of the decision at stake, with a particular reference to the choice not to involve the Constitutional court.