La storicità degli eventi, delle conquiste e delle sconfitte, pone il giurista – nonché il Giudice - contemporaneo e, in specie, quello di civil law, nella condizione impellente di svincolarsi da dogmatiche sterili e fuorvianti per ritornare a cogliere “lo spontaneo ordinamento del corpo sociale” (P. Grossi, 2017). La comparazione tra le esperienze del costituzionalismo ‘liberale’ e di quello ‘giacobino’ insegna che è fondamentale non esaurire la dimensione giuridica nel mero perimetro normativo positivista. La figura di Giudice costituzionale risulta, in questo contesto, elemento chiave e di raccordo tra società e Diritto, potenzialmente decisivo per favorire il “recupero per il diritto” mediante una propulsiva esperienza prototipale – finanche emotiva - dell’uomo-giudice. L’attività interpretativa di inventio per il “recupero per un rinnovato pluralismo giuridico”, oltre che “per un diritto all’altezza dei tempi” (P. Grossi, 2018) pone, dunque, le premesse affinchè si possa, fattivamente, nella logica dell’Education delle nuove generazioni (S. Sotomayor, 2017- P. Grossi 2018), rimeditare il riposizionamento dell’integrità del singolo – compresa quella del Giudice costituzionale - come criterio di definizione della “dimensione costituzionale della convivenza” (P. Grossi 2017).