1. Una clausola orizzontale contro tutte le discriminazioni.
Nel Preambolo alla Carta Sociale Europea (CSE), aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa cinquant’anni or sono a Torino, il 18 ottobre 1961, campeggia un obbligo, a proposito dei diritti economici e sociali, che si ritrova in tutti i documenti costituzionali e internazionali che si prefiggono di tutelare indistintamente e indivisibilmente i diritti fondamentali, e cioè che il loro godimento: «doit être assurée sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale». Nessuna disposizione della Carta del 1961 è però specificamente dedicata al principio di non discriminazione, la cui esplicita affermazione si trova invece nella Carta Sociale Europea Riveduta (CSER), aperta alla firma il 3 maggio 1996. In essa, accanto ad un cospicuo numero di «nuovi diritti», viene infatti inserita una «clausola orizzontale» di estremo rilievo, intesa ad assicurare a tutti gli individui i diritti economici e sociali di cui si fa paladina, e cioè l’art. E, della Parte V, che è del seguente tenore: «Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione>>