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IL “FALLIMENTO POLITICO” DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. NOTE CRITICHE SUL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI “PREMI E SANZIONI”

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 1.Premessa: dalla legge delega in materia di federalismo fiscale al decreto legislativo n. 149 del 2001

Il 6 settembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (cd. “decreto premi e sanzioni”), all’interno del quale uno dei punti certamente qualificanti è costituito dall’art. 2, ove si disciplina la rimozione del Presidente della Giunta regionale, ex art. 126 Cost., nonché – tra l’altro – la sua conseguente incandidabilità per un periodo di tempo di dieci anni , in conseguenza della dichiarazione di “grave dissesto finanziario della Regione” (cd. “fallimento politico”) .
Il decreto legislativo in parola si pone, appunto, in attuazione della delega di cui agli artt. 2 e 17, comma 1, lettera e), della l. n. 42 del 2009, ai sensi della quale, tra l’altro, il legislatore delegato è stato chiamato a disporre la “previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali”, precisando poi che “tra i casi di grave violazione di legge di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali”.
Rispetto alla disposizione delegante, dall’analisi del testo del decreto legislativo sembrano emergere già in via preliminare alcuni profili problematici. Anzitutto, il legislatore delegato ha fatto propria una interpretazione alquanto parziale della disposizione delegante, limitando le ipotesi di grave dissesto finanziario dalle quali far discendere i meccanismi sanzionatori sopra richiamati al solo ambito relativo alla spesa sanitaria (mentre l’art. 2, comma 2, lettera z), e l’art. 17, comma 1, lettera e), ultimo periodo, facevano riferimento al dissesto finanziario dell’ente in senso generale) . Inoltre, non deve ignorarsi la possibilità di una modifica tacita (se non addirittura di una revoca) della delega sul punto, a seguito dell’entrata in vigore, successivamente all’approvazione della legge di delega, della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nella parte in cui quest’ultima già prevede meccanismi sanzionatori per gli organi regionali, quali appunto la nomina del Commissario ad acta .
 

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