1) Una diarchia consolidata
Nella retorica corrente sulla forma di governo parlamentare prevista dalla attuale Costituzione è comunemente ripetuto che il fulcro dei poteri d’indirizzo dell’esecutivo spetta al Governo ed è subordinato al rapporto fiduciario con le assemblee. Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere organo di garanzia costituzionale e quindi, pacificamente, privo di poteri di indirizzo politico . Non molto distante è l’individuazione di una funzione di equilibrio o moderazione . Il ruolo di garanzia e moderazione si tinge di nuove sfumature con l’avvento della problematica bipolarizzazione seguita alla crisi degli anni novanta dello scorso secolo: il Presidente è ora visto anche come equilibratore super partes della forte contrapposizione fra maggioranza e opposizione .
Farebbe in linea teorica eccezione a questo schema il caso dei poteri di crisi, non disciplinati in costituzione e di cui sono indefinibili i confini, quando il Presidente fosse chiamato come “potere di riserva” a supplire alla impossibilità di un ordinario operare di Governo e Parlamento. Resta quindi sullo sfondo l'inquietante problema della individua¬zione di una eventuale attribuzione al Presidente della funzione di risolutore delle emergenze costituzionali, in caso di vera e propria paralisi di funzionamento dell’apparato costituzionale e di pericolo per le libertà fondamentali, funzione surro¬gatoria all'incapacità degli organi titolari delle ordinarie funzio¬ni di indirizzo, di controllo e di garanzia, di assicurare la soprav¬vivenza dell'ordine costituzionale .