rivista AIC pittogrammarivista AIC logo

L'EMENDABILITÀ DEL DECRETO-LEGGE E LA FARMACIA DEL COSTITUZIONALISTA

Visualizza

 

1. L'emendabilità del decreto-legge dalla Costituente alla ricerca di una convenzione per la sostanziale inemendabilità - 2. Alle origini del 'prendere o lasciare': il 'costituzionalismo della crisi' degli anni Settanta (Ciaurro, Crisafulli, Sandulli) - 3. Gli anni Novanta: l'inemendabilità assoluta di Angiolini e l'emendabilità solo marginale di Silvestri - 4. L'inemendabilità come pharmakon per le istituzioni malate - 5. La sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale e l'omogeneità come limite della legge di conversione - 6. L'ambiguità costitutiva del pharmakon e gli effetti non padroneggiabili del limite dell'omogeneità


Il 21 settembre 1946 Mortati, prendendo la parola come relatore nella Seconda Sottocommissione  dell'Assemblea costituente,  fa presente che la valutazione della possibilità di riconoscere al Governo un potere normativo d'urgenza  deve essere condotta tenendo innanzi tutto in considerazione "il pericolo di estromettere il Parlamento proprio dalla sua funzione caratteristica che è quella di legiferare" . Questa presa di posizione iniziale di Mortati, che segna l'avvio dei lavori della Seconda Sottocommissione sulla tematica dei decreti-legge, evidenzia la ragione di fondo dell'aperta ostilità dei costituenti per la decretazione d'urgenza.
  Gli interventi di Mortati, di Tosato, di Einaudi, di Bozzi, di Nobile, di Uberti   sono lì a mostrare che il punto cruciale della discussione sulla decretazione d'urgenza è l'intangibilità della titolarità parlamentare del potere legislativo. Al decreto-legge si guarda con profonda avversione, più che con diffidenza o sospetto, perché si teme che esso possa rivelarsi un cavallo di Troia capace di minare ed erodere l'esclusività di quella titolarità. E' questa avversione a spiegare come mai, di fronte al richiamo di Lussu ad attenuare "il principio rigido dell'ostilità alla decretazione d'urgenza" in considerazione dell'inevitabilità, in taluni casi eccezionali, di interventi normativi urgenti dell'Esecutivo, Mortati prospetti come soluzione "l'espediente attuato in Inghilterra", ossia  la possibilità che, in assenza della previsione in Costituzione del potere di decretazione d'urgenza, il Governo possa comunque ricorrere, sotto la sua responsabilità e in vista di un bill d'indennità parlamentare, a provvedimenti "che, a stretto rigore, dovrebbero ritenersi illegittimi, ma che avranno applicazione di fatto almeno fino a quando un giudice non ne riconoscerà l'illegittimità" . La contraddizione che qui Mortati non esita a inserire nella discussione  con la proposta di una soluzione 'all'inglese' (poi scartata dai costituenti) è in realtà un dispositivo concettuale che mira a confinare nel fattuale e nell' illegittimità il potere normativo d'urgenza del Governo per tenere indenne da qualsiasi concorrenza e da qualsiasi riduzione o amputazione la competenza legislativa delle Camere.
 

NUMERO E ARGOMENTI:  
banner giappichelli
banner
banner
banner
banner

L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione a far data dal 09.10.2013 con n. 23897.
Codice ISSN 2039-8298 (Online). La Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è inoltre registrata presso il Tribunale di Roma - n.339 del 05.08.2010.
Rivista trimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche
Direttore Responsabile della Rivista AIC: Prof. Sandro Staiano
Direttori della Rivista AIC: Elisabetta Catelani - Claudio Panzera - Fabrizio Politi - Antonella Sciortino


ilmiositojoomla.it