CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 22 luglio 2011, n. 233, G.U. 27 luglio 2011
Processo penale - Misure cautelari personali - Computo dei termini di durata nell'ipotesi di ordinanze sequenziali che dispongono misure cautelari per fatti diversi - Applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura - Mancata previsione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale qualificabile come diritto vivente - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Possibile elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare prefigurati dal legislatore - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Oggetto: codice di procedura penale, art. 297, comma 3.
Parametri: Costituzione, art. 3; art. 13, comma 5; art. 27, comma 2