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DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 218/2011 A N. 231/2010) – OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA

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CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 2011, n. 218, G. U. 22 luglio 2011

Giudizio in via incidentale - Legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale - Arbitro bancario finanziario - Insussistenza - Manifesta inammissibilità.

 

ATTI OGGETTO DEL GIUDIZIO
Legge della Regione Sicilia 14 maggio 2009, n. 6, art. 19, co. 1

 

PARAMETRI
Costituzione, art. 3, 41 e 117, co. 2, lett. l)

 

L’arbitro bancario finanziario non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale, atteso che né è un'autorità giudiziaria, né compie un giudizio (1).

(1) Investito di un reclamo proposto a norma delle disposizioni attuative dell’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) da un’azienda agricola siciliana, debitrice nei confronti del Banco di Sicilia per un credito agrario già scaduto, l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, co. 1, della legge Regione Sicilia n. 6/2009, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”, che prevede la proroga, da parte degli istituti di credito, della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie.
In particolare (ed a prescindere dalle specifiche censure di legittimità, per le quali si rinvia alla sentenza), l’Arbitro Bancario Finanziario ha giustificato la propria legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte osservando che, “nell’ambito dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, avrebbe un ruolo «autenticamente decisorio», atteso che le sue decisioni risulterebbero per vari aspetti vincolanti, specie per gli intermediari, la cui «reputazione» sarebbe messa in gioco in caso di inottemperanza” e che, quindi, la sua posizione risulterebbe “in qualche modo contigu[a] a quell[a] degli arbitri” abilitati a promuovere questioni di legittimità costituzionale in forza dell’art. 819-bis c.p.c.
 

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