LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI E RISARCIMENTO DEL DANNO ALLO STRANIERO: NO ALLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
Nota a Cassazione, sez. III civile, 11 gennaio 2011, n. 450
Il fatto
In seguito al decesso del figlio in un incidente stradale, una signora albanese conveniva davanti al giudice civile il responsabile e la sua compagnia assicurativa per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il Tribunale e la Corte di Appello, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile (cd. preleggi), ai sensi del quale “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”, rigettavano la domanda in quanto nessuna prova era stata fornita dall’attrice in merito alla sussistenza della reciprocità in Albania.
L’attrice proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado per aver ritenuto operante la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi a diritti costituzionalmente garantiti come la vita, la salute e l’integrità fisica.
Il principio di reciprocità e i diritti fondamentali dell’uomo
Il principio di reciprocità, non previsto dal codice civile del 1865, fu introdotto nel 1942 , “in un sistema che non conosceva la consacrazione costituzionale di alcuni diritti fondamentali dell’uomo” , in funzione di “ritorsione promozionale” di diritti ed interessi degli italiani all’estero, visto l’aumentato flusso emigratorio .