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LA CORTE DI CASSAZIONE PENALE E L’ILLEGITTIMITÀ CONSEQUENZIALE DELLE LEGGI NELLA «SECONDA MODERNITÀ»

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SOMMARIO: 1. Una vicenda “rivelatrice”. - 2. La frontale spaccatura della dottrina. - 3. «Tanto rumore per nulla»? Le tesi per cui la Corte di cassazione avrebbe praticato un’estensione analogica o un’interpretazione sistematica: a) l’analogia. - 3.1. Analogia e ratio legis. - 3.2. Analogia e lacune. - 3.3. Lacune assiologiche, tra analogia e sindacato di ragionevolezza. - 4. (Segue) b) L’interpretazione sistematica. - 4.1. Oltre i limiti delle possibilità interpretative della legge (oltre che di autointegrazione dell’ordinamento) - 5. L’illegittimità consequenziale pronunciata… dalla Corte di cassazione. - 6. Distinzione o commistione dei ruoli tra giudici comuni e Corte costituzionale? - 7. Una prima impostazione del problema. - 8. Una notazione finale: confusioni istituzionali e modernità «liquida».

 

1. Una vicenda “rivelatrice”

La vicenda è ben nota, essendo assurta agli onori, o meglio al fragore , della cronaca giornalistica ed avendo prontamente suscitato un vivo dibattito in seno alla dottrina giuridica, sia costituzionalistica che penalistica, anche di tipo processuale; per completezza tuttavia vi si accenna brevemente.
A partire dalla fine del 2010, l’art. 275 c.p.p. − intitolato Criteri di scelta delle misure (s’intende: cautelari) − è stato colpito da una serie ravvicinata di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di identico tenore, che ne hanno progressivamente eroso la portata normativa. Precisamente il bersaglio è stato costituito dal 3° comma, norma che, dopo aver dato voce al fondamentale principio del carattere tipicamente residuale della custodia cautelare in carcere , espressione paradigmatica del favor libertatis, non manca di apportarvi contestualmente vistose deroghe. Per una schiera fitta ed eterogenea (quanto ad oggetto, struttura e trattamento sanzionatorio) di fattispecie di reato espressamente enumerate  la misura in assoluto più gravosa che possa essere inflitta all’indagato diviene, infatti, l’unica automaticamente applicabile, fatta eccezione per la sola ovvia circostanza in cui risulti che non vi siano esigenze cautelari da fronteggiare.
 

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