Il saggio confronta il diverso ruolo dell’assistenza linguistica nel processo penale e in quello civile. Nel primo l’intermediazione linguistica è oggetto di un diritto dell’imputato, in quanto solo la piena ed effettiva comprensione dell’accusa e delle possibilità di tutela in giudizio consente (quale essenziale precondizione) il godimento di ogni altra garanzia del “giusto processo”: di qui prende le mosse l’indagine sul d.-l. n. 32/2014, che – sulla scorta del fondamentale impulso dell’Unione Europea – ha introdotto nell’ordinamento italiano il diritto all’informazione, alla traduzione degli atti e all’interprete, estendendo, per la prima volta, tali prerogative anche alla vittima del reato.
Nel secondo la prospettiva si ribalta: interpretazione e traduzione sono funzionali all’esercizio della funzione giurisdizionale e non strumentali alla difesa delle parti. Nemmeno il processo bilingue in Südtirol, volto alla tutela dell’identità culturale e del patrimonio linguistico delle minoranze, è espressione del diritto di difesa, a dispetto di qualche timida apertura dovuta ad una recente e imprevedibile evoluzione.
The essay compares the different role of linguistic assistance in the criminal and civil proceedings. In the former it constitutes a right of the defendant, since only the full and effective understanding of indictment and defense possibilities enables (as a real precondition) the enjoyment of the guarantees of fair trial: from here, the work analyses the Legislative Decree No. 32/2014, which – under the fundamental impulse of European Union – introduces in the Italian legal system the right to information, the right to translation of acts and the right to interpreter, extending for the first time the same guarantees to the crime victim.
In the latter (the civil proceeding) perspective is turned around: interpreter and translating are means instrumental to the judgment and not rights of the parties. Even the bilingual trial in Südtirol, protecting cultural identity and linguistic heritage of minorities, is not expression of the right of defense, despite some timid steps due to an unforeseeable recent evolution.