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PROCEDIMENTI PENALI PER (PRESUNTI) REATI MINISTERIALI E LEGITTIMAZIONE DEL GOVERNO A SOLLEVARE CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

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1. Reati ministeriali e conflitto di attribuzioni: termini del problema. – 2. Ammissibilità di conflitti di attribuzione circa procedimenti penali relativi a reati ministeriali. – 3. Critica degli argomenti addotti a favore della legittimazione parlamentare a sollevare conflitto di attribuzioni contro l’avvio di procedimenti penali relativi a reati ministeriali. – 4. L’avvio di procedimenti penali ordinari su reati ministeriali lede le attribuzioni del Governo. – 5. Analogia fra violazione di attribuzioni governative per reati ministeriali e violazione dell’insindacabilità parlamentare. – 6. Legittimazione del Governo a sollevare conflitto di attribuzioni per procedimenti penali su reati ministeriali. – 7. Critica di una possibile doppia legittimazione di Governo e Parlamento a sollevare conflitto di attribuzioni contro l’avvio di procedimenti penali su reati ministeriali. – 8. Legittimazione del Governo a sollevare conflitti nel quadro della disciplina processuale dei reati ministeriali. – 9. Legittimazione del Governo nel suo complesso e non dei singoli ministri a sollevare conflitti su reati ministeriali.


1. Reati ministeriali e conflitto di attribuzioni: termini del problema
Nel campo dei procedimenti penali relativi a ministri si sono posti due interrogativi: l’avvio di un processo penale dinanzi al giudice competente per i reati comuni, e non dinanzi al Tribunale dei ministri, può concretare una violazione di attribuzioni costituzionali? In caso di risposta affermativa, quale organo può sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti degli organi giudiziari? Come è noto, la giurisprudenza costituzionale, ci sembra con il consenso della dottrina maggioritaria, ha dato una precisa risposta ai due quesiti. Più esattamente il giudice costituzionale, con tre decisioni1, ha affermato che: a) l’avvio di un procedimento penale
ordinario per reati imputati a ministri può costituire una violazione di attribuzioni; b) nei confronti degli organi giudiziari, i quali hanno dato corso alla procedura in oggetto, possono sollevare conflitto le Camere, in virtù della competenza ad esse conferita dall’art. 9, n. 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, cioè della potestà di negare l’autorizzazione a procedere nei confronti del Tribunale dei ministri qualora fosse ritenuto sussistente un “interesse dello Stato costituzionalmente rilevante” oppure un “preminente interesse pubblico”.
Su queste prese di posizione della Corte vorremmo esprimere qualche osservazione, ora di consenso, pur con qualche precisazione sulla motivazione addotta, ora di dissenso, con la esposizione di una tesi divergente.
 

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