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LA "SUPREMACY CLAUSE ALL'ITALIANA". REGIONI E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Con la sentenza n. 52 del 2010, in materia di prodotti finanziari derivati la Corte costituzionale ha confermato la tendenza alla compressione della potestà legislativa concorrente in favore di quella esclusiva dello Stato. Ha, infatti, ritenuto che la disciplina dei derivati riguardi un insieme di materie che toccano la “tutela del risparmio e mercati finanziari”, “l’ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato e il “coordinamento della finanza pubblica” di competenza concorrente e che, pertanto, in mancanza di un meccanismo di composizione si debba utilizzare il criterio della prevalenza, secondo il quale la disciplina deve essere inquadrata nell’ambito materiale “cui è riconducibile il nucleo essenziale delle norme censurate”.

Se è del tutto condivisibile, da un punto di vista politico, che lo Stato centrale decida di intervenire e di controllare in modo incisivo il ricorso da parte delle Regioni e degli enti locali a contratti finanziari di prodotti derivati, meno convincenti sono nella sentenza richiamata sia gli strumenti formali utilizzati per disciplinare il settore, sia, in alcuni punti, le argomentazioni della Corte in difesa di tali strumenti. Le regioni Veneto e Calabria, dunque, ricorrono in un giudizio di legittimità costituzionale nei confronti dello Stato impugnando l’art. 62 del decreto legge n. 112 del 2008 (poi convertito in legge n. 133 del 2008 con modificazioni), nella parte in cui esso prevede che “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti riguardanti gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi.”

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