1. Premesse
Il titolo indica piu? un’ipotesi di ricerca, non pretende accreditare una tesi o teoria scientifica compiuta. Calvino certo non puo? essere considerato autore, ne? architetto dello stato costituzionale moderno, ma potrebbe aver contribuito “spirito” e prime esperienze pratiche. Alla luce delle ricerche piu? recenti pare tuttavia non arbitrario legarlo a un concetto come quello ottocentesco del costituzionalismo cui ci serviamo nel mondo odierno per distinguere costituzioni con o senza costituzionalismo e per esigere la “costituzionalizzazione” dei livelli di governo infra- e sopranazionali. Pertanto per costituzionalismo non si intende piu? un determinato periodo storico, ma un’insieme di idee e pratiche piu? o meno consistenti che caratterizzano una buona costituzione. I criteri tradizionali sono la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri che concorrono a definire “costituzione” nell’art. 16 della Dichiarazione del 1789. Secondo le teorie democratiche piu? recenti, lo stato costituzionale moderno deve garantire con i diritti inviolabili non solo limiti al governo ma anche la sovranita? popolare, il diritto di cambiare forma di governo e di emendare la costituzione, mentre la separazione di poteri deve includere non solo l’indipendenza della magistratura, ma anche la responsabilita? del governo e la supremazia della costituzione rispetto alla legge, senza dimenticare la pace e il benessere culturale ed economico.1
Questi principi hanno davvero tracce e radici nelle opere e nella biografia intellettuale e politica del teologo e giurista Calvino ? I “primi tempi nuovi”, la fru?he Neuzeit di Calvino e della riforma protestante si allontanano ovviamente sempre di piu?, ma proprio nella misura in cui anche la memoria delle rivoluzioni costituzionali moderne perde pregnanza, occorre conservare e rinnovare la cultura costituzionale in storie piu? lunghe. Una di queste storie ancora tutta da esplorare e? quella del principio costituzionale della laicita?, messo in difficolta? dalle teorie e pretese del postsecolarismo. 2
In un’ottica storiografica, conviene partire dallo stato dell’arte delle poche riflessioni su Calvino che hanno alimentato i saperi del costituzionalismo nel secolo scorso (2.). Seguira? un’analisi filologica che intende dimostrare come Calvino abbia contribuito a sviluppare il concetto di costituzione soprattutto in ambito ecclesiastico (3). Inoltre si devono ricordare i suoi contributi ai processi costituenti della nuova comunita? ecclesiastica riformata (4.) e alla storia costituzionale repubblicana della citta? di Ginevra (5.). Solo pochi cenni possono essere dedicati al contesto europeo nel quale e? stato elaborato questo modello di politica costituzionale per una Chiesa riformata e uno Stato repubblicano consolidabile (6.). Le conclusioni mettono in luce che Calvino non si presenta come un eroe o santo padre del costituzionalismo moderno, ma il suo pensiero puo? essere utile per ripensarne la missione umanitaria odierna ed alcuni principi fondamentali, in particolare quelli di laicita? e solidarieta?, federalismo e sussidiarieta?, nonche? la ragionevolezza delle leggi che devono governare le repubbliche (7.).
2. Un autore classico per i costituzionalisti del novecento La convinzione che Calvino e il calvinismo abbiano influenzato il costituzionalismo non e? certo nuova, almeno per la dottrina giuspubblicistica tedesca del novecento. L’idea di fondo e? che siano serviti a considerare come buona costituzione quella fondata su un “patto costituente” (Verfassungsvertrag), un’idea che consente di interpretare i testi costituzionali come frutti ed espressioni di un patto sociale e politico e di riconoscere a questo patto una supremazia rispetto alle leggi prodotte nell’esercizio della sovranita?. Vale innanzitutto la pena rileggere un passo della dottrina generale dello Stato di Georg Jellinek sul concetto di costituzione che si richiama a Otto von Gierke.3Contro lo scetticismo e il giusnaturalismo meccanico del “fundamentall law” in Hobbes,4 Jellinek rievoca qui l’idea antica del patto costituzionale tra rex e regnum cui si sarebbe sovrapposta la “dottrina calviniana della comunita? ecclesiale (kirchliche Gemeinde)” come “portatrice del reggimento della chiesa”.5 Questa dottrina sarebbe stata “trasmessa allo Stato” e tradotta nell’idea puritana del “covenant”, fondando la teoria repubblicana dello “agreement of the people”6 e la pratica dei “Fundamental Orders” nelle colonie americane.