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I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011)

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1. Con il primo trimestre del 2011, in contemporanea con l'esplosione di quella che è chiamata l'emergenza umanitaria che coinvolge tutto il bacino del mediterraneo, si chiude una fase del conflitto tra Stato e Regioni tra differenti modi di intendere le migrazioni che approdano, attraversano e/o si insediano sul territorio italiano, e si chiude tutto sommato a favore delle Regioni.
La sentenza n. 61 del 2011 va ad aggiungersi alla sentenza n. 299 del 2010, arrivate a loro volta dopo le importanti decisioni già adottate nel 2010, le sentenze nn. 134 e 269 e l’ordinanza n. 275 . Si tratta delle decisioni di merito relative a cinque giudizi in via principale introdotti dallo Stato, in prima battuta avverso le leggi delle Regioni Marche, Toscana, Liguria, in una seconda fase contro quelle delle Regioni Puglia e Campania, oggetto del presente commento. A queste, si deve aggiungere la sentenza n. 40 del 2011 che, invece, ha visto lo Stato impugnare la legge del Friuli Venezia Giulia per motivi specularmente opposti, vale a dire l'eccessivo restringimento dei destinatari degli interventi di cittadinanza sociale.
Come si è già avuto modo di evidenziare, proprio sul terreno dei destinatari delle misure di integrazione sociale degli immigrati si è consumato uno dei conflitti più aspri tra uno Stato che introduceva il reato di “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” e le Regioni che guardavano all'immigrato come persona titolare di diritti fondamentali, a prescindere dal titolo di soggiorno. Il Governo ha, infatti, impugnato quasi tutte le leggi regionali dedicate all’integrazione degli immigrati, soprattutto in relazione alle politiche di integrazione sociale rivolte genericamente a tutti gli immigrati, se non espressamente agli stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

 

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Codice ISSN 2039-8298 (Online). La Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è inoltre registrata presso il Tribunale di Roma - n.339 del 05.08.2010.
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