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Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione e integrazione degli stranieri

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1. Quando il conflitto riguarda le forme di convivenza

La riforma del Titolo V ha innescato un contenzioso precedentemente sconosciuto su un fenomeno sempre più rilevante per le forme della convivenza sul territorio. Disciplinato non molto tempo prima dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), questo settore ha conosciuto continui interventi normativi, a partire dalla legge n. 189 del 2002.

Prima del 2001, in particolare, non era mai stata sollevata dallo Stato una questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali dedicate all’integrazione degli immigrati. Con il nuovo millennio, invece, quando le Regioni hanno cominciato a adottare leggi di settore in materia lo Stato le ha impugnate quasi tutte dinanzi alla Corte costituzionale, tranne la legge della Liguria del 2007 e quella del Lazio del 2008. Addirittura lo Stato ha impugnato l'intera legge della Regione Emilia-Romagna recante “Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati” n. 5 del 2004, considerata tout court una “intrusione” nella competenza esclusiva statale (sent. n. 300 del 2005).

Lo Stato ha, infatti, avanzato letture piuttosto espansive di due voci di cui al secondo comma dell’art. 117, la «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e la «immigrazione». La Corte costituzionale ha chiarito, tuttavia, che la loro portata si limita agli «aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale» (da ultimo, la recente sentenza n. 134 del 2010) e alla loro regolarizzazione (sent. n. 201 del 2005).

Attengono, invece, ad aspetti di integrazione sociale degli stranieri altri ambiti, come i servizi sociali, l’istruzione e l’abitazione attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni (sentenze n. 300 del 2005, n. 50 del 2008 e n. 156 del 2006), materie nelle quali per lo Stato è diventato illegittimo intervenire con Fondi ad hoc anche per finalità di politica sociale (cfr. sentenze n. 50 del 2008 e n. 507 del 2000). Lo Stato, d'altra parte, ha infondatamente contestato anche la competenza regionale in materia di diritti di partecipazione alla vita locale (sentt. nn. 372 e 379 del 2004), fino a censurare le discipline regionali sulle Consulte per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (sent. n. 300 del 2005).

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