CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 95/2011 (G.U. DEL 23/3/2011)
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata irragionevolezza sotto diversi profili - Lamentata irrazionale disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie criminose nonché violazione del principio di colpevolezza - - Asserita configurazione di fattispecie penale discriminatoria, fondata su particolari condizioni personali e sociali, nonchè lesione dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili dell'uomo - Omessa descrizione delle fattispecie - Conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
(1) E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), con riferimento agli artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27 della Costituzione. L’ordinanza di rimessione con la quale il giudice a quo svolge un discorso astratto e ipotetico, affidato ad elementi individuati a mero titolo esemplificativo, integra il vizio di omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, precludendo il necessario controllo in punto di rilevanza, e rendendo la questione manifestamente inammissibile.
Atti oggetto del giudizio:
decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 10 bis
legge 15/07/2009 n. 94 art. 1 co. 16
Parametri costituzionali:
Costituzione art. 2
Costituzione art. 3
Costituzione art. 25 co. 2
Costituzione art. 27