IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DEL DISABILE NELLE FONTI NAZIONALI TRA PROBLEMI DEFINITORI, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E GIUDICI DI MERITO
1.Istruzione, pluralismo sociale, uguaglianza sostanziale
Il primo problema che incontra l’operatore del diritto allorquando si trova ad affrontare la questione del rapporto tra istruzione e disabilità è di tipo strettamente definitorio.
Invero, da un lato, il consolidamento del diritto all’istruzione del disabile involge una serie di principi che la Costituzione si limita ad accennare, e che l’interprete deve ricondurre ad una ratio unitaria, onde poter ricercare e – in caso di esito fausto – rinvenire nelle trame delle fonti costituzionali l’esistenza, nonché la misura, del diritto stesso.
Si tratta, in altri termini, di verificare se nel nostro ordinamento:
a)esista un diritto fondamentale all’istruzione del disabile, che differisca in tutto o in parte dai principi che emergono dalla lettura del solo art. 34 Cost.;
b)in caso positivo, come possa declinarsi dal punto di vista dell’effettività della tutela;
c)cosa debba intendersi per disabilità;
d)quali siano le prospettive evolutive di un siffatto diritto, con particolare riferimento all’impatto della acuta crisi economica che sta assediando c.d. Mondo occidentale.
Per quanto gli spunti di riflessione in questa sede offerti non possono essere che parziali, il presente contributo tenta di rispondere a tali interrogativi, attingendo soprattutto agli sviluppi giurisprudenziali apertisi con la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010.
La misura di un diritto sociale, infatti, non può prescindere da un riferimento al suo “stato di avanzamento”, laddove si consideri che tra la mera enunciazione di un diritto ed il raggiungimento della piena effettività dello stesso si frappone una serie cospicua di ostacoli, in punto di scarsa prescrittività, debole giustiziabilità ed impellenti vincoli di bilancio .