L’INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITA’ TRA LEGISLATORE, GIUDICE DELLE PENSIONI E CORTE COSTITUZIONALE
Nota a Corte Cost. n.1/2011
1. Premessa
Il tema dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità è stato oggetto di una lunga querelle tra gli organi di giustizia contabile ed il legislatore, ed è confluito in un contenzioso innanzi al Giudice delle leggi, sfociato nelle sentenze nn. 74/2008, 228/2010 e –da ultimo- 1/2011.
Quest’ultima, come si vedrà, pare chiudere definitivamente il dibattito in favore della scelta che il legislatore ha effettuato nella Finanziaria 2007 e giunta, anch’essa, come risposta ad un orientamento giurisprudenziale inaugurato verso la metà degli anni ’90 e consolidatosi con la sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 8/QM/2002.
Per meglio comprendere il contenuto della sentenza in commento, è parso opportuno anzitutto ripercorrere il cammino legislativo e giurisprudenziale che ha reso necessario l’intervento della Corte.
Più avanti, ci si soffermerà sul contenuto delle due sentenze che precedono la Sent. n.1/2011, per poi analizzare quest’ultima e formulare alcune osservazioni conclusive.
2. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in punto di I.I.S. e pensioni di reversibilità
Il punto di partenza della presente indagine è dato dalla differenza retributiva tra le pensioni afferenti al settore privato e quelle relative al settore pubblico.
Nel primo caso vige il principio della omnicomprensività della retribuzione pensionabile: ciò significa che al lavoratore, giunto in quiescenza, viene attribuita sic et simpliciter una pensione corrispondente ad una percentuale fissa della retribuzione percepita prima del pensionamento. In caso di decesso, la conversione della pensione diretta in pensione di reversibilità avviene, nel settore privato, con le medesime modalità sopra indicate; infatti, dopo la conversione del trattamento pensionistico, lo stesso è attribuito al coniuge (o ai figli) del de cuius in misura percentuale rispetto alla pensione diretta che questi percepiva in vita (art.13 rdl 14 aprile 1939, n.636; art.22 l. 903 del 1965); solitamente, la pensione di reversibilità corrisponde al 60% della pensione diretta.