SOMMARIO: 1. Una (doverosa) premessa: alcuni brevi cenni sull’evoluzione giurisprudenziale della nozione di “ambiente” e la problematica nozione di “linee guida”. - 2. Il contenuto della sent. n.119/2010. - 3. Alcuni spunti critici. Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, cc.1, 2 e 3, della legge della regione Puglia n.31/2008. – 3.1. (Segue): energia rinnovabile ed ambiente. L’inerzia del legislatore e la posizione della Corte.
1. Con la sent. n.119/2010 la Corte costituzionale, sulla scia delle sentt. nn.166 e 282 del 2009, consolida il proprio orientamento nei confronti delle leggi regionali che, muovendo dalla mancata emanazione, da parte dello Stato, delle linee guida previste dall’art.12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”), finalizzate all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, escludono determinate porzioni del proprio territorio dalla possibilità di inserirvi tali impianti, ed alterano i requisiti per la sottoponibilità a DIA di dette opere.
Il tema dell’energia rinnovabile rappresenta il punto di congiunzione tra le esigenze di tutela ambientale e quelle di sviluppo energetico. Prima di procedere ad una breve disamina critica della sentenza in commento, pare opportuno premettere che la stessa insiste su materie i cui confini sono difficilmente tracciabili. In particolare, è necessario sin da ora sottolineare che i concetti di “ambiente”, “paesaggio” e “linee guida”, concetti che costituiscono indubbiamente il fulcro del ragionamento del Giudice delle leggi, sono di complicata riconduzione a precise categorie giuridiche. Con riferimento al primo di essi, l’ambiente, il dibattito in dottrina e la posizione della stessa Corte, con il trascorrere degli anni, ne hanno messo in discussione finanche la portata materiale.
Il tutto, come noto, in un contesto costituzionale che solo con la riforma del 2001 ha esplicitamente menzionato (peraltro in modo tutt’altro che sistematico) la parola “ambiente”, che oggi “compare” nell’art.117 Cost., laddove è attribuita alla competenza legislativa statale in via esclusiva la materia della “tutela dell’ambiente” [art.117, comma 2, lett. s)], ed alla competenza concorrente di Stato e Regioni la materia della “valorizzazione dei beni ambientali”. Ad ogni buon conto, basti ricordare come, a partire dal 2007, la Corte costituzionale abbia mutato radicalmente la propria giurisprudenza, abbracciando una nozione “materiale” di ambiente, e con ciò tentando il più possibile di ricondurre la materia negli schemi del nuovo art. 117 Cost.