Il primo comma dell’art. 132 della Costituzione descrive il procedimento di creazione di nuove Regioni stabilendo che «Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».
L’art. 42 della legge 25 maggio 1970 n. 352, che detta la disciplina «sui referendum previsti dalla Costituzione» , dopo aver disciplinato al primo comma le procedure per la creazione di nuove Regioni mediante la fusione di Regioni già esistenti , stabilisce al comma secondo il procedimento per la creazione di nuove Regioni mediante distacco di territori da una Regione esistente. Tale disposizione stabilisce che in questo caso «La richiesta del referendum […] deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, […] dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti».