Lo stato di emergenza, sia esso di carattere strettamente militare, ovvero connesso al deflagrare di indiscriminate azioni violente di matrice terroristica, pone gli ordinamenti giuridici moderni di fronte alla necessità di predisporre strumenti di prevenzione e/o repressione che, assicurando un accettabile livello di sicurezza, non pregiudichino, in modo irrimediabile, il nocciolo duro dei valori consacrati all’interno delle Costituzioni democratiche.
Ciò implica la necessità di individuare a priori gli organi deputati a deliberare lo stato d’assedio e comporta il logico corollario di dover precisare i limiti, formali e sostanziali, entro cui possa essere eventualmente disposta la sospensione (temporanea) dei diritti fondamentali della persona, onde ricercare il giusto equilibrio sotteso all’esigenza di preservare l’immanenza delle libere Istituzioni, senza, al contempo, disconoscerne e/o mortificarne le fondamenta assiologiche sulle quali esse stesse si reggono, in vista dell’affermazione di un assetto politico/costituzionale proteso nel senso della salvaguardia e della promozione (anche nei confronti dei nemici) dei diritti inviolabili dell’individuo.
In questo modo, limitare o sospendere temporaneamente i diritti fondamentali dell’uomo nel corso di una situazione di emergenza richiede una “deliberazione democratica” che permette di accertare il ricorrere dei presupposti giustificativi di una (ancorché momentanea) deroga ai valori di libertà della persona in quanto ciò si dimostri strettamente necessario ad assicurare la salvaguardia dell’ordinamento costituzionale in ossequio al principio del primum vivere.
The state of emergency, be it strictly military character, or connected with the outburst of indiscriminate violent acts of terrorism, puts modern legal systems in the difficult position to provide tools for prevention and / or repression that, ensuring an acceptable level of safety, do not compromise, irreparably, the hard core of the values enshrined in democratic constitutions.
This implies the need to identify a priori appropriate bodies to approve the state of siege and involves the logical consequence to define the official and substantial limits, within which the (temporary) suspension of fundamental human rights can possibly be arranged, in order to find the right balance including the need to preserve the permanence of free institutions, without, at the same time disclaiming and / or mortifying the fundamental foundations on which they themselves are ruled, in view of the affirmation of a political/constitutional arrangement aiming at protecting and promoting (even towards enemies) of the individual's inviolable rights.
In this way, limiting or temporarily suspending the fundamental human rights during an emergency situation requires a "democratic deliberation" that allows to ascertain the existence of a legitimate justification of a (even if temporary) dispensation from the values of freedom of the person since this is strictly necessary to ensure the protection of the constitutional legal system in accordance with the principle of primum vivere