SOMMARIO: 1. Premessa. L’esegesi delle proposizioni normative ricavabili dall’art. 67 Cost. 2. L’atto di preposizione all’incarico come strumento essenziale della rappresentanza giuridica o d’interessi, caratteristica dell’epoca antecedente la rivoluzione francese. 3. La genesi del divieto di mandato imperativo, da prerogativa regia a garanzia del funzionamento dell’assemblea. Evoluzione dallo stato liberale di diritto allo stato totalitario. 4. Lo stato costituzionale e la democrazia dei partiti: epifania dell’assenza di mandato e determinazione della politica nazionale. 5. La lettura sistematica dell’art. 67 Cost. e l’attualità del divieto di mandato imperativo nella crisi della democrazia rappresentativa. 6. L’effettività e l’efficacia giuridica dell’art. 67 Cost., nei rapporti privatistici ed in quelli pubblicistici. 1. Premessa.La lettura dell’art. 67 Cost. impone all’interprete la distinzione fra due diverse proposizioni normative, ricavabili dal testo e strettamente correlate da un vincolo ermeneutico strumentale e necessario .L’effettivo significato normativo della proposizione secondo la quale “Ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, infatti, non può intendersi senza preventivamente chiarire la portata della norma presupposta, che esplicita il principio della rappresentanza politica prevedendo che “ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione”.Il divieto di mandato imperativo è funzione della rappresentanza politica ed il cuore normativo di tale istituto deriva dalle forme che essa assume, in un ordinamento giuridico storicamente determinato.Guardando alla Costituzione italiana del 1947, un velo di omogeneità rende sistema il precipitato della concreta disciplina della sovranità popolare, che si esercita “nelle forme e nei limiti della Costituzione”, ossia inverando la determinazione della politica nazionale attraverso i partiti, ma con il limite dell’assenza di vincoli di mandato fra elettori ed eletti.La comprensione dell’effettività di tale limite, dunque, non può che passare attraverso l’analisi diacronica del bene protetto, la democrazia rappresentativa come strumento di esercizio della sovranità popolare, in quel sistema dei partiti che reagisce profondamente sul rapporto politico, connotando in senso trilatero la relazione rappresentativa (rappresentato, rappresentante, partito politico).La dinamica storica della rappresentanza, nella profonda connessione con la forma di Stato, che è (anche) forma della sovranità (non solo e non sempre popolare), contribuisce a svelare l’alterna fortuna dell’assenza del vincolo di mandato, sia nei risvolti individuali e privatistici, sia sul piano più prettamente pubblicistico.
Ultimi contributi pubblicati
IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO DA PREROGATIVA REGIA A GARANZIA DELLA SOVRANITÀ ASSEMBLEARE
- di: Luigi Principato