CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 140/2011, G.U. 1ª serie speciale, n. 17 del 20.04.2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell’accordo comporti rinuncia all’istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l'abbandono del procedimento - Eccezione di inammissibilità per genericità del petitum - Reiezione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo comporti rinuncia all’istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l’abbandono del procedimento - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Reiezione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Istanza di accertamento con adesione - Presentazione da parte del contribuente - Effetti - Sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento - Omessa previsione che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell’accordo comporti rinuncia all’istanza - Conseguente fruibilità della sospensione pur dopo l’abbandono del procedimento - Lamentata irragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio:
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 6, comma 3
Parametri costituzionali:
Articolo 3 Cost.