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DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 294/2010 A N. 374/2010) – OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA

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Impiego pubblico - Sospensione ex lege dal servizio dei dipendenti pubblici a seguito di condanna, anche non definitiva, per determinati delitti - Irrilevanza dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione - Eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza della normativa impugnata - Reiezione.

Impiego pubblico - Sospensione ex lege dal servizio dei dipendenti pubblici a seguito di condanna, anche non definitiva, per determinati delitti - Irrilevanza dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di uguaglianza, nonché asserita lesione del diritto di difesa e dell’effettivo e pieno diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione - Richiesta di intervento in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Carente descrizione della fattispecie - Inammissibilità della questione.

Oggetto: legge 27 marzo 2001 n. 97, art. 4, primo comma.

Parametro: Costituzione, artt. 3, 4, 24, 35, 36, 97.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto nell’interesse di un professore universitario avverso il provvedimento di sospensione dal servizio pronunciato nei suoi confronti dall’amministrazione di appartenenza, a seguito della condanna in primo grado subita dal ricorrente per il reato di concorso in peculato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), «nella parte in cui prevede – indipendentemente dall’intervenuta estinzione del reato per prescrizione – che “Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio”».
Ad avviso del ricorrente tale disciplina si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 in quanto la sospensione obbligatoria dal servizio che tragga esclusivo fondamento da una condanna «ormai irreversibilmente svuotata da ogni contenuto sostanziale», finirebbe con il risultare «irragionevolmente disancorata dai connotati concreti della situazione storica – significativamente mutata per effetto della sopravvenuta estinzione del reato – in cui è collocata». Inoltre verrebbe leso il principio di uguaglianza poiché si equiparano fra loro situazioni eterogenee: da un lato la posizione di chi ha commesso un reato ancora “vivo” dall’altro la posizione di chi è stato condannato per lo stesso reato ma estinto per avvenuta prescrizione.
Risulterebbe inoltre violato il diritto di difesa, sul rilievo che all’interessato sarebbe precluso far valere le proprie ragioni contro l’applicazione della misura della sospensione dal servizio, senza che questa rinvenga ragion d’essere nella condanna, proprio perché non più “vitale”, e si lamenta, infine, la compromissione anche degli artt. 4, 35 e 36 della Carta fondamentale, considerato il pregiudizio che la misura sospensiva determina sull’effettivo e pieno diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione.
 

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