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OLTRE I CONFINI DELL’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE CONFORME? A PROPOSITO DELLA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLA PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER IL DELITTO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

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Sommario: 1. Posizione del problema dei limiti dell’interpretazione conforme a Costituzione, riguardato alla luce di una recente pronuncia della Cassazione – 2. La pronuncia della Cassazione sull’automatismo della custodia carceraria per il delitto di violenza sessuale di gruppo – 2. 1. Le «prime letture» della decisione. A) La prospettiva «giustificazionista» – 2.2. (Segue): B) La prospettiva «antagonista» – 2.3. Ulteriori argomenti «giurisprudenziali» a sostegno della prospettiva «giustificazionista» – 2.4. Uno specifico, ulteriore, argomento «giurisprudenziale», all’apparenza favorevole alla tesi «antagonista» – 2.5. Un sopravvenuto argomento «giurisprudenziale» spendibile in prospettiva «antagonista» – 3. Analogia, interpretazione sistematica o abuso dei poteri interpretativi? I confini dell’interpretazione costituzionalmente conforme


1.Posizione del problema dei limiti dell’interpretazione conforme a Costituzione, riguardato alla luce di una recente pronuncia della Cassazione
Il tema dell’interpretazione costituzionalmente conforme è soltanto apparentemente «nuovo», essendo stato inquadrato assai bene, tra gli altri, già da Vezio Crisafulli, Carlo Esposito e Carlo Lavagna all’indomani dell’entrata in funzione della Corte costituzionale .
La presunta novità sta nelle implicazioni giurisprudenziali del consolidarsi del canone dell’interpretazione conforme a Costituzione, peraltro già delineate nell’importante sent. n. 356 del 1996 della Corte costituzionale, ove è compreso il noto passo che recita: «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali». Più che impossibile, sarebbe stato meglio dire difficile, improbabile . Ma tant’è: se è possibile dare alla disposizione un significato costituzionalmente conforme, questa è l’interpretazione che il giudice deve immediatamente preferire.
Il problema è: entro quali limiti? Fino a qual punto è possibile allontanarsi dalla lettera per evitare di trarre dalla stessa un significato – e quindi una norma – incostituzionale? E, poi, per quale motivo si deve andare alla ricerca della norma conforme a Costituzione, anziché eliminare dal sistema, tramite l’intervento della Corte, il significato incostituzionale?
 

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