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Diritto alla bellezza

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La bellezza, quale (indefinibile) dimensione antropologica fondamentale per la realizzazione dell’individuo ed elemento caratterizzante l’identità civile italiana, può essere assunta a chiave di lettura di diversi principi costituzionali.

Muovendo dal riconoscimento costituzionale dell’inviolabilità dei diritti della persona (art. 2); dalla promozione della cultura e tutela di paesaggio e patrimonio artistico (art. 9); tutela della salute, libertà di arte, scienza, istruzione e ricerca (artt. 33 e 34) e dai compiti che ne derivano per la Repubblica, composta dai cittadini, dalle formazioni sociali e dal complesso di enti (pubblici e privati) chiamati allo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (artt. 117 e 118), il saggio traccia il fondamento costituzionale di un (nuovo) diritto universale alla bellezza, come diritto a una vita degna, nutrita di senso e non solo di utilità.

Come tutti i diritti, anche questo esige peraltro un’organizzazione che, nel rispetto delle specifiche competenze, sia in grado di raccogliere le domande di identità, cultura e bellezza provenienti dalle comunità, individuare il percorso per il loro soddisfacimento, provvedere le risorse per assicurare il loro godimento anche agli indigenti: un sistema nazionale per la bellezza.

 

 

Beauty is a fundamental (although indefinable) anthropological dimension for the fulfilment of the human person and a distinguishing element for Italian civic identity. As such, it can be used as key for the interpretation of several Italian constitutional principles.

The essay designs the foundations of a (new) universal right to beauty, meant as right to a worthy, full of meaning and not only benefit, life, relating such new right to constitutional acknowledgement of intangible human rights (article 2); promotion of culture and protection of landscape and cultural heritage (article 9); protection of health, freedom of the arts, science, education and research (articles 33 and 34); as well as the related tasks for the Republic, made by citizens, social formations and (public and private) entities that are bound to the exercise of general interest activities according to the principle of subsidiarity (articles 117 and 118).

As every right, though, the new right to beauty needs an organization which, in accordance with specific competences, would be capable of gathering community’s demands for identity, culture and beauty, identifying the course for their fulfilment, providing for the resources for their enjoyment, also by poor persons: this is a national system for beauty.

 

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