SOMMARIO: 1. L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero ex art. 4-bis del T.U. sull’immigrazione n. 286/98 – 2. I test di integrazione e cittadinanza in Europa – 3. Rilievi critici
1. L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero ex art. 4-bis del T.U. sull’immigrazione n. 286/98
La legge n. 94 del 2009 (c.d. “pacchetto sicurezza”) ha apportato numerose modifiche di carattere restrittivo al Testo Unico sull’immigrazione d. lgs. n. 286 del 1998, introducendo istituti di palese o dubbia legittimità – come la c.d. aggravante di clandestinità, la subordinazione del diritto di contrarre matrimonio al possesso di un regolare permesso di soggiorno o il reato di ingresso illegale nel territorio – e segnando un’accelerazione verso la tematizzazione dell’immigrazione come questione di ordine pubblico e sicurezza . Tra le novità più controverse della legge n. 94 è sicuramente da annoverare l’”accordo di integrazione” tra lo straniero e lo Stato in vista del raggiungimento da parte del primo di specifici obiettivi di integrazione, disciplinato dall’art. 4-bis del T.U. 286/1998 e dal D.P.R. n. 179 del 2011 . A seguito dell’introduzione di questo nuovo istituto il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno degli stranieri non comunitari risultano subordinati, oltre che alle specifiche condizioni determinate dal Testo Unico in relazione alle diverse categorie di titolo di soggiorno, all’ottenimento di un numero minimo di “crediti” assegnati in rapporto al livello di integrazione conseguito.