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La Corte costituzionale fa il punto sulla (non) legittimazione delle Autorità indipendenti come giudice a quo

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La Corte costituzionale ha negato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale nell’ambito del procedimento di public enforcement. Gli spazi aperti dalla teoria del giudice “ai limitati fini”, infatti, non sono sufficientemente ampi secondo la Corte per includere anche l’Autorità. La ragione più evidente è anche quella che solleva più problematiche sotto il profilo sistematico: l’Agcm è un’amministrazione come tutte le altre, pertanto le sue funzioni non possono assumere natura paragiurisdizionale.

L’inquadramento rigido delle Autorità delineato nelle motivazioni della sentenza solleva, tuttavia, alcune questioni di carattere generale che sembrano imporre una nuova riflessione sul ruolo delle Autorità indipendenti e sulla loro legittimità costituzionale. Il saggio si propone di ripercorrere le argomentazioni delle parti e della Corte con l’intento di evidenziarne i profili più critici e di individuare le ragioni per cui sarebbe stata possibile una soluzione diversa. A tal fine, la disciplina sull’accesso al giudizio di legittimità costituzionale viene interpretata in funzione della ratio ad essa sottesa. Ciò avrebbe consentito, nel rispetto del dettato costituzionale, di tener conto delle nuove forme in cui vengono esercitati i pubblici poteri e delle peculiarità dell’Agcm.

 

 

The Constitutional Court has ruled out the impossibility for the Italian Competition Authority to raise constitutional issues in the course of public enforcement proceedings. Indeed, according to the Court, the ICA does not meet the requirements to apply the interpretation of judge’s notion for the sole purpose of raising constitutional issues. The most evident reason is the administrative nature of the Authority: it may not carry out quasi-judicial functions. At the same time, the merely administrative nature arises other systematic issues, concerning the full compliance with the constitutional definition of Public Administration.

Nevertheless, the strict framework outlined by the grounds of the judgement seems to require a new phase of reflection on the role and constitutional legitimacy of independent authorities. This essay aims at going through the arguments submitted by the parties and the Court in order to highlight possible shortcomings and try to identify the reasons supporting a different solution. For this purpose, the incidental system of constitutional review has to be interpreted according to its reasoning behind. This approach would have allowed the new forms of exercise of public authority and ICA’s peculiarity to be taken into account.

 

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