Sommario: 1. Il principio costituzionale del pluralismo informativo e il quadro normativo di riferimento – 2. Mezzo secolo di sostegno economico alla stampa: il sistema della contribuzione diretta dal dopoguerra alla fine degli anni Novanta – 3. Venti anni (1981-2001) di sovvenzioni pubbliche agli organi di partiti e movimenti politici (quotidiani, periodici, radio) senza adeguati controlli – 4. L’inversione di tendenza nell’ultimo decennio: il necessario collegamento con i gruppi parlamentari, la costituzione delle imprese editrici in cooperative composte da giornalisti professionisti, l’imposizione del requisito della vendita effettiva, la riduzione degli stanziamenti in bilancio a partire dal 2006 – 5. E adesso un drastico taglio alle spese: la definitiva cessazione del sistema di contribuzione diretta, la disciplina transitoria per l’anno 2013 e le indicazioni per il futuro.
1.Il principio costituzionale del pluralismo informativo e il quadro normativo di riferimento
La recente conversione in legge del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, di poco preceduta dalla presentazione da parte del Governo di un disegno di legge delega in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno , ha riportato in auge il tema delle sovvenzioni pubbliche alle imprese editrici, che periodicamente interessa le cronache politiche e giuridiche, soprattutto nei momenti in cui appare prioritaria l’esigenza di contenimento della spesa pubblica.
La libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. va certamente compresa nell’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo cui si riferisce l’art. 2 Cost., sia nel suo elemento psicologico interiore (l’attività del pensiero) sia nel momento della estrinsecazione (libertà di esprimersi). Inoltre, prima ancora che essere riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, la libertà di espressione costituisce un principio di diritto internazionale generale, come enunciato dall’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Fra tutti i possibili mezzi attraverso cui il pensiero può essere espresso e divulgato l’art. 21 Cost. – vuoi per reazione alla progressiva limitazione della libertà di stampa in epoca fascista vuoi per una certa miopia dei costituenti nei confronti delle potenzialità dei media più moderni – considera particolarmente la stampa. Come infatti ben evidenziato ormai molto tempo fa dalla Corte costituzionale , la stampa è da considerarsi «mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole». In un regime di libera democrazia – proseguiva la Corte nella medesima sentenza – l’interesse generale all’informazione «implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee».