Nel linguaggio dei giuristi, in particolare dei costituzionalisti, unità e integrazione sono termini di uso ordinario. Li troviamo, certo, nel diritto positivo: quanto al lemma unità, in particolare, la Costituzione italiana (a parte i luoghi in cui fa ricorso a nozioni analoghe) lo impiega in quattro occasioni: per segnare il valore dell’unità della famiglia (art. 29, comma 2), per sollecitare, assieme alla trasformazione del latifondo, la ricostituzione delle unità produttive (art. 44, comma 1), per qualificare il Presidente della Repubblica rappresentante dell’unità nazionale (art. 87, comma 1), per confidare al Presidente del Consiglio dei ministri il mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo (art. 95, comma 1). Quanto al lemma integrazione, se non lo troviamo in Costituzione, lo incontriamo innumerevoli volte nella legislazione ordinaria. La sua polisemia rende inutile qualunque rassegna, mentre ai nostri fini è sufficiente riscontrarne la presenza frequente accanto al qualificativo “europea” (da ultimo, v. art. 8 della l. 4 giugno 2010, n. 96). In tutti questi usi, tanto unità quanto integrazione sono termini carichi di una valenza positiva: si tratta di acquisizioni da conservare, di processi da approfondire, di fini da perseguire.
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Costituzione, Istituzioni e processi di costruzione dell'Unità Nazionale
INDICE
1.- Unità e integrazione nel diritto costituzionale.
2.- L’unità d’Italia e la Costituzione.
3.- Le istituzioni e l’unità politica. Le coordinate culturali.
4.- Le istituzioni e l’unità politica. Il quadro costituzionale.
1.- Unità e integrazione nel diritto costituzionale.