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Democrazia deliberativa e Convenzione europea dei diritti umani

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SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. La teoria della democrazia deliberativa: tre elementi problematici. – 3. La democrazia deliberativa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: a) inesistenza nella CEDU di un diritto soggettivo a procedimenti di formazione delle decisioni pubbliche di tipo deliberativo. – 4. Segue: b) protezione, attraverso l’art. 1 del Protocollo n. 12, del diritto a non essere discriminati nell’accesso a fori di discussione pubblica. – 5. Segue: c) tecniche di tutela dei presupposti della deliberazione. – 6. Segue: d) tecniche di tutela dei risultati del processo deliberativo. – 6.1. La trasparenza e l’apertura dei procedimenti legislativi e amministrativi alla partecipazione della società civile. – 6.2. L’osservazione continua delle tendenze in atto nella società. – 6.3. Il carattere non negoziato delle scelte legislative. – 7. Indicazioni che possono trarsi dalla giurisprudenza riguardo al problema dei rapporti tra democrazia deliberativa e democrazia rappresentativa; tra democrazia deliberativa e diritti di partecipazione politica e tra democrazia deliberativa e judicial review

 

1. – Considerazioni preliminari

In queste pagine ci occuperemo dei rapporti tra la teoria della democrazia deliberativa (d’ora in poi DD) e la Convenzione europea dei diritti umani (d’ora in poi CEDU o Convenzione).

Proveremo a stabilire quale ruolo possa essere attribuito in sede di interpretazione ed applicazione delle norme convenzionali alla concezione deliberativa della democrazia, e cioè ad un modello teorico che, elaborato a partire dagli inizi degli anni ‘80, è poi divenuto rapidamente il modello prevalente nella letteratura sulla democrazia. Si tratterà, in altri termini, di capire se la Corte europea dei diritti umani (d’ora in poi Corte) possa aprirsi in qualche modo, o se magari si sia già aperta, alle suggestioni di tale teoria.

 

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