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LA VIA MAESTRA CHE DALL’INEMENDABILITÀ DEI DECRETI LEGGE CONDUCE ALL’ILLEGITTIMITÀ DEI MAXI-EMENDAMENTI

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1.La sentenza in esame cambia la percezione che della legge di conversione si è avuta sin dalla nascita della Repubblica, e che è stata avvalorata dalle ricostruzioni dottrinali dominanti.
In sede di prima lettura preme rilevare che essa costituisce non un punto di arrivo, ma una tappa sul cammino che la Corte − in armonia discors con il Capo dello Stato – ha intrapreso verso la restaurazione della legge parlamentare a forma ordinaria di disciplina. Le istanze di pubblicità, di discussione e di riflessione che storicamente contraddistinguono l’operare delle Assemblee rappresentative appaiono oggi in grado di riacquistare la centralità imposta dalla loro giustificazione originaria : l’adeguata considerazione, in contraddittorio, dei diritti incisi dalla disciplina legislativa.
La sentenza n. 22 del 2012 dovrà dunque essere ricordata perché ha sottoposto il potere legislativo delle Camere in sede di conversione a limiti inusitati. Ma questo risultato non avrebbe senso se non si componesse nel quadro di un cambiamento che in nome dei principi della forma di Stato faccia cadere tutte le prassi che impediscono il normale funzionamento del procedimento legislativo, o che lo rendono residuale rispetto ad altre forme di produzione normativa ben meno legittimate.
Si apre una prospettiva ambiziosa, destinata a travolgere attitudini consolidate tanto presso le forze politiche, quanto presso i supremi organi di garanzia. Essa appare tuttavia lo strumento con il quale il nostro sistema può sottrarsi al declino inevitabile della democrazia rispettando la propria identità, anziché metterla in discussione con improbabili revisioni costituzionali. Il segnale di pericolo che la sentenza in esame lancia, con la sua durezza, è del resto inequivocabile : a rispondere sono chiamate non solo le Camere, ma tutte le istituzioni, e tra queste lo stesso giudice costituzionale.
Se la Corte dimostra oggi di essere pronta a sanzionare senza remore la violazione dell’art. 77 Cost., con altrettanta severità dovrà in futuro sbarrare le altre vie di fuga dalla legge ordinaria (quali le deleghe in bianco, le autorizzazioni a regolamenti sostanzialmente primari dell’Esecutivo e di altre autorità, la previsione indiscriminata dei poteri di ordinanza). E se il giudice costituzionale dà prova oggi di saper rielaborare − nei termini della propria missione − le indicazioni provenienti dal Capo dello Stato, altrettanto dovrà fare in futuro con riguardo alle strozzature del processo di deliberazione parlamentare.
 

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