1. Premessa: dalla vindicatio potestatis al conflitto da interferenza. Configurabilità del conflitto intersoggettivo avente ad oggetto atti giurisdizionali
Un’analisi dei tratti salienti della giurisprudenza costituzionale sui conflitti tra Stato e regioni originati da atti giurisdizionali può, da un lato, far emergere le peculiarità proprie di questo particolarissimo giudizio e, dall’altro, fornire elementi utili all’inquadramento di alcune rilevanti problematiche più specificamente inerenti la disciplina processuale del conflitto tra enti.
È noto che la Corte costituzionale, sin dal momento in cui iniziò ad occuparsi dei conflitti intersoggettivi, intese ricostruirli nei termini sostanziali della vindicatio potestatis, così inducendo i primi commentatori ad escludere che fosse configurabile un conflitto tra enti avente ad oggetto un atto giurisdizionale, stante la ovvia impossibilità di imputare alle regioni una qualche competenza in materia giudiziaria . Di qui la differenziazione con il conflitto tra poteri dello Stato, nell’ambito del quale invece non poteva affatto escludersi, neanche prima che la Corte iniziasse a funzionare, la configurabilità di controversie di livello costituzionale fra il potere giudiziario ed altro potere dello Stato occasionate dall’impugnazione di atti giurisdizionali.
Tale prospettiva, senz’altro in linea con la ricostruzione del conflitto tra enti quale strumento inidoneo a far valere di fronte alla Corte eventuali interferenze, è ribaltata dalla giurisprudenza successiva della Consulta, ed in specie anzitutto dalla sentenza n. 66 del 1964, con cui la Corte dichiara ammissibile e risolve il conflitto proposto dalla regione Sicilia con l’impugnazione di un’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa che aveva disposto la sospensione del decreto del Presidente dell’Assemblea regionale con cui si negava ad un privato l’ammissione ad un concorso di segretario presso l’Assemblea stessa, e di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che aveva stabilito la giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa in materia di rapporti di impiego con l’Assemblea.