Nota a Corte cost., n. 276/2010
1. L’atto introduttivo del giudizio e la decisione della Corte.
Con l’ordinanza n. 276 del 22 luglio 2010 la Corte costituzionale è tornata sulla questione della legittimità costituzionale delle disposizioni del codice civile che precludono l’accesso al matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso, in questa occasione nel giudizio introdotto dall’ordinanza di rimessione della Corte d’Appello fiorentina del 3 dicembre 2009, di poco successiva agli atti introduttivi del giudizio già definito con la sentenza n. 138 dell’aprile scorso.
Anche in questo caso, l’occasione della questione di legittimità costituzionale sorge dal reclamo proposto da una coppia di persone dello stesso sesso avverso l’atto dell’Ufficiale dello Stato Civile con il quale era stata respinta la richiesta di procedere alle pubblicazioni di matrimonio; a differenza, però, di quanto avvenuto nel giudizio principale svoltosi di fronte al giudice veneziano, il giudice di primo grado aveva confermato il
diniego opposto dall’Ufficiale di Stato Civile «reputando l’istituto matrimoniale inaccessibile alle persone dello stesso sesso» senza sollevare alcuna questione di costituzionalità e si è, dunque, dovuto attendere che la vicenda giudiziaria giungesse sino alla Corte d’Appello per l’introduzione del giudizio costituzionale.