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DAI “SIGNORI DEI TRATTATI” AL “DOMINUS DEL BILANCIO”: PRINCIPIO DEMOCRATICO, MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ E FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DEL BUNDESVERFASSUNGSGERICHT TEDESCO

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SOMMARIO: 1. Gli elementi di novità della pronuncia del Tribunale costituzionale federale: il nesso fra i caratteri coessenziali al principio democratico e alla forma di governo parlamentare e le decisioni in materia di bilancio e finanza pubblica. - 1a) L’interpretazione conforme alla Costituzione delle leggi federali del 2010. - 1b) I presupposti all’origine dell’autorizzazione alla ratifica dei Trattati istitutivi europei e delle successive modifiche. – 1c) Le decisioni governative in materia di bilancio e finanza pubblica fra competenze del Bundesverfassungsgericht e del Bundestag. - 2. Gli elementi di continuità con la giurisprudenza “Solange”. – 3. Dai “Signori dei Trattati” al “Dominus del bilancio”: il principio democratico affidato alla legge come atto di indirizzo-controllo. – 4. Il favor per l’Unione europea: conferme, non dubbi.


1.Gli elementi di novità della pronuncia del Tribunale costituzionale federale: il nesso fra i caratteri coessenziali al principio democratico e alla forma di governo parlamentare e le decisioni in materia di bilancio e finanza pubblica.
Con la sentenza del 7 settembre 2011 il Tribunale costituzionale federale tedesco si è pronunciato su tre ricorsi individuali di costituzionalità aventi ad oggetto atti normativi interni e sovranazionali (tipici e di soft law), adottati per fronteggiare la crisi economico-finanziaria in atto nell’ambito dell’Unione monetaria e, in particolare, per erogare aiuti a favore dell’ordinamento giuridico ellenico.
Il BVerfG ritiene inammissibili i ricorsi anzitutto nella parte in cui lamentano la violazione di diritti individuali costituzionalmente garantiti che originerebbe da accordi di diritto internazionale pattizio , capaci di modificare i Trattati istitutivi dell’Unione europea senza, però, ricorrere al procedimento di revisione disciplinato da questi ultimi. Secondo il BVerfG, i ricorrenti non avrebbero dimostrato alcun nesso concreto in questo senso e, nello specifico, non sarebbero riusciti a motivare in modo adeguato la lamentata menomazione dell’effettivo potere di acquisto dell’Euro causata dagli accordi appena richiamati (e la connessa, presunta violazione del diritto di proprietà di cui all’art. 14 della Costituzione federale) .
Inoltre, il BVerfG sottolinea come i ricorsi siano inammissibili pure e proprio nella misura in cui con essi vengono impugnati (anche) atti diversi da due leggi federali del 2010 (sulle quali infra), rispetto alle quali le valutazioni espresse dal Giudice costituzionale federale sono ben differenti .
 

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